Statuto del Comune di Sarre

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 29.06.2001.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 27.02.2002.
Pubblicato nel 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale della Regione n. 31 del 23.07.2002.

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 267 del 18.02.2010, n. 153 del 02.08.2012, n. 276 del 09.10.2014, n. 307 del 25.03.2015, n. 111 del 30.03.2017, n. 206 del 21.02.2019 e n. 251 del 06.03.2020.

Modificazioni pubblicate nei bollettini ufficiali della Regione n. 24 dell’08.06.2010, n. 45 del 30.10.2012, n. 9 del 03.03.2015, n. 19 del 12.05.2015, n. 31 del 04.07.2017 e n. 46 del 14.09.2021.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1 – Fonti
art. 2 – Principi fondamentali
art. 3 – Finalità
art. 4 – Programmazione e cooperazione
art. 5 – Territorio
art. 6 – Sede
art. 7 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
art. 8 – Utilizzo delle lingue
art. 9 – Toponomastica

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO
art. 10 – Organi
art. 11 – Consiglio
art. 12 – Competenze del consiglio
art. 13 – Adunanze e convocazioni del consiglio
art. 14 – Funzionamento del consiglio
art. 15 – Consiglieri
art. 16 – Diritti e doveri dei consiglieri
art. 17 – Gruppi consiliari
art. 18 – Commissioni consiliari
art. 19 – Giunta
art. 20 – Nomina della giunta
art. 21 – Competenze della giunta
art. 22 – Composizione della giunta
art. 23 – Funzionamento della giunta
art. 24 – Sindaco
art. 25 – Competenze amministrative del sindaco
art. 26 – Competenze di vigilanza del sindaco
art. 27 – Ordinanze del sindaco
art. 28 – Vicesindaco
art. 29 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco
art. 30 – Delegati del sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE
art. 31 – Segretario comunale ed uffici
art. 32 – Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
art. 33 – Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
art. 34 – Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale
art. 35 – Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale
art. 36 – Organizzazione degli uffici e del personale
art. 37 – Albo del comune

TITOLO IV – SERVIZI
art. 38 – Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE
art. 39 – Principi

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE
art. 40 – Cooperazione
art. 41 – Comunità montana
art. 42 – Consorterie e Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

TITOLO VII – ISTITUTI DI DEMOCRAZIA E DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
art. 43 – Partecipazione popolare
art. 44 – Assemblee consultive
art. 45 – Interventi nei procedimenti
art. 46 – Istanze
art. 47 – Petizioni
art. 48 – Proposte
art. 49 – Associazioni
art. 50 – Referendum
art. 51 – Effetti dei referendum propositivi e consultivi
art. 52 – Accesso
art. 53 – Informazione

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA
art. 54 – Statuto e sue modifiche
art. 55 – Regolamenti

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
art. 56 – Norme transitorie
art. 57 – Norme finali


TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Fonti

  1. Il presente statuto è adottato in conformità alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, applicativa degli articoli 5, 116, 128 e 129 della costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.


Art. 2 – Principi fondamentali

  1. La comunità di Sarre, organizzata nel proprio comune che ne rappresenta la forma associativa, costituisce l’ente locale, autonomo e democratico che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione, delle leggi dello stato e di quelle regionali.
  2. L’autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti od i principi di cui al presente statuto.
  3. Il comune di Sarre ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell’ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
  4. Nell’esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell’effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’amministra- zione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello comunale.
  5. Il comune di Sarre è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
  6. Spettano al comune di Sarre tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
  7. Il comune di Sarre, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
  8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al comune di Sarre dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
  9. Le funzioni trasferite o delegate dalla regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
  10. Il comune di Sarre, nell’ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
  11. I rapporti tra il comune di Sarre, gli altri comuni, le comunità montane e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.
  12. Il comune di Sarre promuove la crescita di una cultura di pace basata sul diritto all’autodeterminazione dei popoli, sulla messa al bando della guerra, sulla cooperazione e la solidarietà tra i popoli, gli stati e gli individui.
  13. Il comune di Sarre protegge e valorizza le proprie secolari caratteristiche etniche, linguistiche e culturali, incoraggiando la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico, archeologico ed artistico della comunità.

Art. 3 – Finalità

  1. Il comune di Sarre promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
  2. Il comune di Sarre persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.
  3. La sfera di governo del comune del comune di Sarre è costituita dal suo ambito territoriale.
  4. Il comune di Sarre persegue con la propria azione i seguenti fini:
    a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell’uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
    b) la promozione di azioni positive intese a rimuovere gli ostacoli che pregiudicano di fatto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, alla vita sociale, politica, economica e culturale, nell’ambito della pari opportunità uomo – donna, in particolare favorendo un’adeguata presenza femminile negli organi istituzionali;
    c) la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico o cooperativo;
    d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;
    e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, agricole, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
    f) la tutela e lo sviluppo delle consorterie e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario alle esigenze delle comunità titolari;
    g) la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
    h) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la regione;
    i) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative del comune di Sarre, l’accesso agli atti e documenti, l’informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti, garantendo l’imparzialità, la trasparenza e l’efficienza dell’amministrazione comunale.
  5. Il comune di Sarre partecipa alle associazioni regionali, nazionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 4 – Programmazione e cooperazione

  1. Il comune di Sarre realizza le proprie finalità adottando ii metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell’unione europea e della carta europea dell’autonomia locale ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.
  2. Il comune di Sarre concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta, avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  3. I rapporti con altri comuni e con la regione sono informati ai principi di cooperazione, di complementarietà e, limitatamente alla regione, di sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima economicità, efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal comune di Sarre.
  4. Il comune di Sarre promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali, anche di altre nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello stato, delle altre regioni, dell’unione europea, delle organizzazioni transnazionali e delle comunità di altre nazioni.
  5. Agli effetti della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 5 – Territorio

  1. La circoscrizione del comune di Sarre è costituita dalle località Sarre, Chesallet e Ville-sur-Sarre.
  2. La località di Sarre comprende le seguenti frazioni:
    • Bellair
    • Bellun
    • Blassinod
    • La Charbonnière
    • Clut
    • Crou-Pernet
    • Le Fachet
    • Fochat
    • Le Grand-Cré
    • Le Janin
    • La Fontaine
    • La Gorettaz
    • Lalex
    • Saint-Maurice
    • Thouraz
    • Tissoret
    • Vareille
    • Vert-Dessous
    • Vert-Dessus
  3. La località di Chesallet comprende le seguenti frazioni:
    • Les Angelin
    • Baravot
    • Betendes
    • Beuvé
    • Chavalançon
    • Champlan
    • Le Clou
    • Conclonaz
    • Les Condémines
    • Cruchet
    • Fareur
    • La Grenade
    • Lalaz
    • La Remise
    • Mondache
    • Le Montan
    • Oveillan
    • Palue
    • Péravère
    • Piolet
    • Pléod
    • Poinsod
    • Le Pont-d’Avisod
    • Rigollet
    • Ronc
    • Le Rovarey
    • Le Salé
    • Tissière
  4. La località di Ville-sur-Sarre comprende le seguenti frazioni:
    • Caillod
    • La Cort
    • Lein
    • Les Moulins
    • Remondet
  5. Le località costituenti la circoscrizione del comune di Sarre sono individuate nella planimetria allegata sub C.
  6. Il territorio del comune di Sarre, risultante dal piano topografico di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, si estende per kmq. 28 e confina con i comuni di Gignod, Aosta, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Saint-Pierre.

Art. 6 – Sede

  1. La sede del Comune di Sarre, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sita in frazione Tissoret n. 39. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.
  2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
  3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 7 – Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

  1. Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SARRE nonché con lo stemma approvato con d.p.r. 20 ottobre 1990, n. 5979 come da bozzetto allegato sub A.
  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con d.p.r. 20 ottobre 1990, n. 5979 come da bozzetto allegato sub B.
  3. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell’Unione Europea.
  4. Distintivo del sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d’Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
  5. L’uso dello stemma, del gonfalone, della fascia del sindaco e delle bandiere è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8 – Utilizzo delle lingue

  1. Nel comune di Sarre la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
  2. Il comune di Sarre riconosce piena dignità al patois, lingua franco-provenzale, quale forma tradizionale di espressione.
  3. Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso del francese, dell’italiano e del patois.
  4. I dipendenti comunali hanno l’obbligo di rispondere nella lingua, francese o italiana, utilizzata dal cittadino per formulare le proprie istanze.
  5. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del comune possono essere redatti in lingua francese e/o in lingua italiana.
  6. Gli interventi in patois sono replicati in francese od in italiano su espressa richiesta, ai fini dell’eventuale verbalizzazione.
  7. Gli interventi in francese od in italiano devono comunque essere verbalizzati nella lingua utilizzata dal relatore.
  8. Per l’applicazione di quanto previsto nei commi precedenti, il comune di Sarre promuove e favorisce nell’ambito delle sue competenze, iniziative atte a dare concretezza all’applicazione dell’art. 38 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed al mantenimento, all’utilizzo e alla valorizzazione del patois, anche ai sensi della legge n. 482/1999.

Art. 9 – Toponomastica

  1. Il nome del comune, delle località, delle frazioni, dei mayens, degli alpeggi, delle montagne, dei torrenti e dei canali irrigui si identifica con quello usualmente impiegato dalla comunità e/o risultante da titoli attestati storicamente. La ricostituzione (talvolta il recupero) dei toponimi relativi all’intero territorio di Sarre rientra, infatti, nelle funzioni di protezione del patrimonio culturale assunte dall’amministrazione comunale: essi rappresentano la testimonianza di un passato in cui la morfologia del territorio, il suo sfruttamento – eminentemente a fini agricoli – da parte degli abitanti e, più in generale, il modo di vivere che caratterizzava il comune erano indubbiamente molto diversi dagli attuali. La valorizzazione del patrimonio toponomastico deve pertanto essere uno degli obiettivi che qualsiasi comunità deve prefiggersi, per meglio affrontare – memore del suo passato – le sfide che la attendono.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 – Organi

  1. Sono organi del comune di Sarre il consiglio, la giunta, il sindaco ed il vicesindaco.
  2. Il sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11 – Consiglio

  1. Il consiglio, rappresentando l’intera comunità locale, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico sull’attività amministrativa del comune di Sarre.
  2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
  3. L’elezione del consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
  4. Il consiglio si avvale di commissioni consiliari, costituite con criterio proporzionale.

Art. 12 – Competenze del consiglio

  1. Il consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54:
    • a) esame della condizione degli eletti;
    • b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
    • c) elezione della Commissione elettorale comunale;
    • d) statuto del Comune;
    • e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
    • f) statuto delle aziende speciali;
    • g) regolamento del consiglio;
    • h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
    • i) rendiconto della gestione;
    • j) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed individuazione delle loro forme di gestione;
    • k) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
    • l) istituzione e ordinamento dei tributi;
    • m) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
    • n) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
    • o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
    • p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
    • q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
    • r) approvazione di convenzioni;
    • s) partecipazione a società di capitali.
  2. Il consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite (dalla normativa vigente in materia di contabilità) .
  3. Il consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:
    • a) i regolamenti comunali, con esclusione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento per il funzionamento della giunta;
    • b) i piani finanziari e i progetti preliminari di opere pubbliche il cui importo a base d’asta sia pari o superiore a 200.000 Euro;
    • c) le proposte da presentare alla regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
    • d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
    • e) abrogato
    • f) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    • g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute;
    • h) l’accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
    • i) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune;
    • j) la nomina della giunta;
    • k) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
    • l) il trasferimento della sede comunale.

Art. 13 – Adunanze e convocazioni del consiglio

  1. L’attività del consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
  2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l’approvazione del rendiconto dell’anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
  3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
  4. L’ordine del giorno deve essere notificato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni feriali prima della seduta. In caso di urgenza l’ordine del giorno è notificato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
  5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa del sindaco o su richiesta di sei consiglieri o di cinquecento elettori.
  6. Nel caso in cui cinque consiglieri assegnati o cinquecento elettori lo richiedano, con istanza motivata, il sindaco deve riunire il consiglio entro venti giorni dal deposito dell’istanza nella segreteria comunale, inserendo nell’ordine del giorno l’argomento di cui all’istanza.
  7. Qualora il consiglio venga riunito su istanza di cinquecento elettori, è ammessa la partecipazione alla seduta consiliare di un referente degli elettori al fine di illustrare la proposta presentata.
  8. Il sindaco non è obbligato a riunire il consiglio entro il termine di cui al comma 6 qualora l’istanza riguardi una materia non riservata alla competenza di tale organo; in questo caso l’istanza viene inserita all’ordine del giorno della prima adunanza successiva.

Art. 14 – Funzionamento del consiglio

  1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del consiglio.
  2. Il regolamento interno stabilisce:
    • a) la costituzione dei gruppi consiliari;
    • b) le modalità di convocazione del consiglio;
    • c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
    • d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l’approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
    • e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l’eventuale impiego di apparati di registrazione;
    • f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
    • g) l’organizzazione dei lavori;
    • h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
    • i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
  3. In ogni caso nel corso delle sedute del consiglio si osserva il disposto dell’articolo 8, commi 3, 4 e 5.
  4. Il consiglio è riunito validamente con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza. Qualora non sia presente la minoranza i rappresentanti sono designati dalla maggioranza.
  6. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese, ad eccezione dei casi in cui la legge o il regolamento prevedono espressamente la votazione a scrutinio segreto.
  7. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
  8. In seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, le deliberazioni del consiglio sono valide purché intervengano almeno sei componenti del consiglio.
  9. Il sindaco presiede le adunanze del consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l’assessore delegato dal sindaco.
  10. Il sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l’adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15 – Consiglieri

  1. I consiglieri rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16 – Diritti e doveri dei consiglieri

  1. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del comune di Sarre ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all’espletamento del loro mandato, secondo la disciplina del regolamento.
  2. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione inerente l’attività amministrativa e di formulare interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni.
  3. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
  4. Ciascun consigliere è tenuto di norma ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
  5. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno due giorni feriali prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse.
  6. I consiglieri sono vincolati al segreto nei casi determinati dalla legge.
  7. Il termine di cui al comma 5 è ridotto a ventiquattro ore nel caso di adunanze straordinarie dichiarate urgenti.
  8. Sono fatti salvi i termini per il deposito degli atti eventualmente diversi da quelli di cui ai commi precedenti, qualora previsti da norme regolamentari speciali.

Art. 17 – Gruppi consiliari

  1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, come previsto dal regolamento, e ne danno apposita comunicazione al sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
  2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all’atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
  3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18 -Commissioni consiliari

  1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l’organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.
  2. abrogato
  3. abrogato
  4. Le commissioni temporanee sono costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l’elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l’ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
  5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 19 – Giunta

  1. La giunta è l’organo esecutivo e di governo del comune di Sarre.
  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
  3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
  4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio.

Art. 20 – Nomina della giunta

  1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata, su proposta del sindaco, dal consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
  2. La votazione della giunta ha luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 21 – Competenze della giunta

  1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell’azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune di Sarre, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
  2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
  3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell’esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
  4. In particolare, la giunta nell’esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
    • a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull’esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
    • b) propone gli atti di competenza del consiglio;
    • c) approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche, nonché i progetti preliminari il cui importo a base d’asta sia inferiore a 200.000 Euro;
    • d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
    • e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere, quando i criteri per l’assegnazione e la determinazione della misura dell’intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
    • f)
    • g) approva il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
    • h) approva il regolamento per il funzionamento della giunta;
    • i) approva la dotazione organica del personale e le relative variazioni;
    • j) dispone la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;
    • k) approva le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
    • l) provvede alla nomina della commissione edilizia;
    • m) provvede alla nomina dei componenti della commissione di gara per l’aggiudicazione degli appalti mediante appalto–concorso, per le concessioni di lavori pubblici, per gli affidamenti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per il concorso di idee e di progettazione;
    • n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni;
    • o)
    • p) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
    • q) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
    • r) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale, anche tramite il riconoscimento di marchio;
    • s) procede, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, all’assegnazione dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa sulle relative quote di bilancio;
    • t) approva perizie, tali da comportare aumento di spesa o variante ai sensi della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici;
    • u) approva il certificato di collaudo e di regolare esecuzione di tutti i lavori.
  5. Ai sensi dell’art. 43, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell’art. 46, comma 3 della legge medesima.

Art. 22 – Composizione della giunta

  1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da tre assessori.
  2. Non è ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del consiglio alla carica di assessore.

2bis. All’interno della giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di sindaco o di vicesindaco.

  1. Il consiglio, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
  2. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con votazione espressa in forma palese ed a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, entro trenta giorni dalla vacanza.
  3. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all’interessato con mezzi adeguati.
  4. La nomina deve essere formalmente accettata dall’interessato.

Art. 23 – Funzionamento della giunta

  1. L’attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
  2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, considerati gli argomenti proposti dai singoli assessori; in caso di suo legittimo impedimento la giunta è presieduta dal vicesindaco o, in caso di mancanza di entrambi, da un assessore delegato dal sindaco.
  3. Il sindaco dirige e coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
  4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.
  5. La giunta delibera validamente con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 24 – Sindaco

  1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta.
  2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula “Je jure d’observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut spécial de la Région Autonome Vallée d’Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l’intérêt de la Commune de Sarre et d’agir exclusivement pour le bien public”. “Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell’interesse del Comune di Sarre e di operare esclusivamente per il bene pubblico.”.
  3. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovraintendenza ed amministrazione.
  4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
  5. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
  6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
  7. La legge regionale disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25 – Competenze amministrative del sindaco

  1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
    • a) rappresenta il comune di Sarre ad ogni effetto di legge ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’ente;
    • b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune di Sarre ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
    • c) presiede il consiglio e la giunta;
    • d) coordina l’attività dei singoli assessori;
    • e) può sospendere l’adozione di specifici atti concernenti l’attività amministrativa dei singoli assessori all’uopo delegati;
    • f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
    • g) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
    • h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
    • i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna;
    • j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
    • k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;
    • l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale di atti o provvedimenti di sua competenza o aventi, comunque, una discrezionalità di tipo politico;
    • m) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
    • n) adotta ordinanze ordinarie finalizzate all’attuazione di leggi o regolamenti; emana altresi ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
    • o) abrogato
    • p) abrogato
    • q) propone al consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall’ufficio per altra causa;
    • r) provvede, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell’articolo 46, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
    • s) qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con proprio atto da comunicare al consiglio nella prima adunanza successiva;
    • t) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell’interesse del comune;
    • u) stipula i contratti rogati dal segretario comunale;
    • v) partecipa al consiglio permanente degli enti locali.
  2. Le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello stato.
  3. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26 – Competenze di vigilanza del sindaco

  1. Il sindaco nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
    • a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
    • b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del comune di Sarre;
    • c) compie atti conservativi dei diritti del comune di Sarre;
    • d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l’ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall’ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il consiglio;
    • e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal comune di Sarre svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 27 – Ordinanze del sindaco

  1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo del comune. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
  3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
  4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dall’assessore delegato dal primo ai sensi dello statuto.

Art. 28 – Vicesindaco

  1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta.
  2. Quando assume le sue funzioni, all’atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell’articolo 24, comma 2.
  3. Il vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
  4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del sindaco o del vicesindaco.

  1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la legge regionale.

Art. 30 – Delegati del sindaco

  1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
  2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
  3. Il sindaco può, in ogni momento, revocare l’incarico conferito ovvero modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
  4. I consiglieri possono essere oggetto di delega nei casi di celebrazione di matrimoni o di partecipazione a convegni.
  5. Le deleghe, la revoca delle stesse e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE
Art. 31 – Segretario comunale ed uffici

  1. Il comune di Sarre ha un segretario titolare, dirigente equiparato ai dirigenti della Regione Autonoma Valle d’Aosta, iscritto in apposito albo regionale.
  2. Il segretario costituisce il momento di sintesi, coordinamento e direzione dell’attività di gestione degli uffici e dei servizi.
  3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
  4. Per la realizzazione degli obiettivi dell’ente esercita l’attività di sua competenza con poteri di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
  5. Il segretario comunale roga i contratti nei quali l’ente è parte, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo diversa indicazione dell’amministrazione comunale.
  6. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 32 – Competenze gestionali del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

  1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l’attività di gestione dell’ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l’esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l’osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
  2. Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l’adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:
    • a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
    • b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
    • c) assunzione provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, attraverso la gestione delle quote di bilancio assegnate nei centri di responsabilità di spesa per l’acquisizione dei fattori produttivi;
    • d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
    • e) atti di approvazione degli stati di avanzamento e degli stati finali dei lavori pubblici;
      f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
    • g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
    • h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
    • i) presidenza delle commissioni di gara;
    • j) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
    • k) verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’attività degli uffici e del personale;
    • l) nomina delle commissioni di gara per l’espletamento delle gare relative alle procedure aperte e ristrette per l’appalto dei lavori pubblici;
    • m) rilascio delle autorizzazioni commerciali e di polizia amministrative;
    • n) rilascio dei permessi di costruire;
    • o) conferimento di incarichi professionali e di collaborazione e consulenza esterna.

Art. 33 – Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi

  1. Il segretario comunale ed i responsabili dei servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
  2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
  3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 34 – Competenze di sovraintendenza, gestione e coordinamento del segretario comunale

  1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
  2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35 – Competenze di legalità e garanzia del segretario comunale

  1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
  2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
  3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all’organo regionale di controllo ed attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività degli atti deliberativi del comune di Sarre.

Art. 36 – Organizzazione degli uffici e del personale

  1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del comune di Sarre è attuata tramite un’attività per programmazione e si uniforma ai seguenti principi:
    • a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di gestione amministrativa;
    • b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e obiettivi;
    • c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell’attività svolta da ciascun dipendente;
    • d) individuazione delle responsabilità collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
    • e) superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione tra gli uffici;
    • f) avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio e la conoscenza dei bisogni collettivi, mirando ad un elevato grado di soddisfazione per l’utenza;
    • g) massima flessibilità delle strutture e del personale.
  2. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune di Sarre, è articolata in uffici e/o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati; con apposito regolamento viene disciplinato l’ordinamento degli uffici e dei servizi e vengono altresì stabiliti i criteri e le modalità di nomina e di revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.
  3. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
  4. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.

Art. 37 – Albo del comune

  1. È istituito l’albo pretorio online del Comune di Sarre, costituito da un’area del sito web istituzionale, in cui sono pubblicati atti e provvedimenti adottati dal Comune di Sarre o da soggetti terzi, per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
  3. Abrogato.
  4. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

TITOLO IV – SERVIZI
Art. 38 – Forme di gestione

  1. Il comune di Sarre assicura l’erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
  3. Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE
Art. 39 – Principi

  1. L’ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
  2. Il Comune di Sarre tutela i diritti del contribuente attraverso l’adeguamento ai principi dello statuto del contribuente dei propri regolamenti ed atti in materia di tributi locali.

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE
Art. 40 – Cooperazione

  1. L’attività del comune di Sarre diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
  2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.

Art. 41 – Comunità montana

  1. Fa parte della giunta dell’Unité il sindaco, il quale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può delegare il vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta della giunta.
  2. Per l’esercizio in forma associata, attraverso l’Unité, delle funzioni comunali, si applicano le disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6.

Art. 42 – Consorterie e Consorzi irrigui e di miglioramento fondiario

  1. Il comune di Sarre adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.
  2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
  3. In tale caso il consiglio provvede all’amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
  4. La giunta esprime i pareri previsti dall’articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
  5. I pareri previsti dal comma 4 devono essere pronunciati entro trenta giorni dalla richiesta.
  6. Il consiglio può costituire un’apposita commissione per l’accertamento dell’esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel comune.
  7. Il comune promuove e sostiene l’attività dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, enti di natura privata senza scopo di lucro, in relazione all’interesse generale dell’attività da questi espletata, volta ad una migliore gestione del territorio, nell’ambito ed ai sensi delle disposizioni previste dalle normative regionali in materia, anche attraverso l’utilizzo di forme di gestione associata dei servizi di supporto ai consorzi medesimi.

TITOLO VII – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA
Art. 43 – Partecipazione popolare

  1. Il comune di Sarre valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all’attività dell’ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza dell’attività stessa, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
  2. Per gli stessi fini, il comune di Sarre privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
  3. Il comune di Sarre prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l’intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, mediante regolamenti.
  4. L’amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
  5. Nei procedimenti relativi all’adozione di atti fondamentali del comune di Sarre sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
  6. Il comune di Sarre assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai cittadini residenti non appartenenti all’Unione Europea.
  7. L’ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all’amministrazione di tutte le persone residenti o domiciliate sul territorio comunale.

Art. 44 – Assemblee consultive

  1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune di Sarre con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
  2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta del consiglio o di cinquecento elettori, entro quarantacinque giorni.
  3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni risultanti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
  4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare, in tale caso disciplina anche il numero minimo degli elettori che possono provvedere alla relativa convocazione.

Art. 45 – Interventi nei procedimenti

  1. L’azione del comune di Sarre si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell’amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
  2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 o dal regolamento comunale di disciplina degli istituti di partecipazione popolare.
  3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici avvisi od altri mezzi idonei a comunicare l’avvio dei procedimenti amministrativi.
  4. La giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento qualora quest’ultimo rientri nella sua competenza o abbia, comunque, una discrezionalità di tipo politico.

Art. 46 – Istanze

  1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consorterie, i consorzi e gli altri interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
  2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale della questione.

Art. 47 – Petizioni

  1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, possono rivolgersi agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
  2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
  3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
  4. I cittadini che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull’esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune di Sarre a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza.
  5. Non sono ricevibili le petizioni che non presentino i seguenti requisiti generali:
    a. essere sottoscritte da cittadini, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l’indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all’interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della stessa;
    b. identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
    c. sollecitare atti, interventi o comportamenti di competenza del comune di Sarre;
    d. indicare nominativo e recapito cui comunicare la posizione dell’amministrazione comunale.

Art. 48 – Proposte

  1. Cinquecento elettori possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse a cura del sindaco all’organo competente, il quale è tenuto ad acquisire sulle stesse i pareri e le attestazioni previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  2. L’organo competente sente un referente dei proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
  3. Tra il comune di Sarre ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
  4. L’organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte al referente dei soggetti proponenti.

Art. 49 – Associazioni

  1. Il comune di Sarre valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante l’incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l’accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee forme di consultazione.
  2. Il consiglio può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul territorio comunale.
  3. Le scelte che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all’acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta del comune di Sarre.
  4. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi possono essere invitati, su richiesta, da parte delle commissioni consiliari, in base al regolamento del consiglio.

Art. 50 – Referendum

  1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all’attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.
  2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
  3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull’istituzione ed ordinamento dei tributi e su ogni altro atto inerente alle entrate comunali. Non si ammettono più di tre referendum all’anno.
  4. Il referendum può essere promosso:
    a) dalla giunta comunale;
    b) dal consiglio comunale, a maggioranza dei consiglieri assegnati;
    c) da settecento elettori.
  5. L’ammissibilità dei quesiti refendari viene esaminata dal segretario comunale ed il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
  6. La consultazione deve tenersi in un’unica giornata, entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
  7. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
  8. Il regolamento disciplina le modalità organizzative delle consultazioni.
  9. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della giunta e del consiglio, con le limitazioni previste al comma 3.
  10. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
  11. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo del comune e nel bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 51 – Effetti dei referendum propositivi e consultivi

  1. Qualora il referendum consultivo sia approvato, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco il consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
  2. L’approvazione del referendum propositivo comporta invece l’approvazione dell’atto che è alla base della proposta; tale atto entra pertanto a far parte dell’ordinamento del comune di Sarre.

Art. 52 – Accesso

  1. Al fine di rendere trasparente l’attività dell’amministrazione, ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso agli uffici ed agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento, con l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 53 – Informazione

  1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge.
  2. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti, secondo quanto previsto anche all’articolo 37, comma 3.
  3. La comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo deve essere esatta, tempestiva e completa, nonché adeguata all’eventuale indeterminatezza dei destinatari.
  4. La giunta, anche attraverso l’istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonchè all’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII – FUNZIONE NORMATIVA
Art. 54 – Statuto e sue modifiche

  1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune di Sarre.
  2. È ammessa l’iniziativa di almeno settecento elettori per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall’articolo 48, fermo restando quanto disciplinato dagli articoli 50 e 51.
  3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio secondo la legge regionale.
  4. Il Comune di Sarre invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Regione Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

Art. 55 – Regolamenti

  1. Il comune di Sarre emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
  2. La potestà regolamentare del comune di Sarre è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
  3. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell’articolo 48.
  4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli articoli 50 e 51.
  5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
  6. I regolamenti, dopo l’adozione da parte dell’organo competente, sono pubblicati all’albo del comune per la durata di quindici giorni.
  7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 56 – Norme transitorie

  1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.
  2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all’approvazione dei nuovi.
  3. È abrogato lo statuto vigente, quale approvato con deliberazione consiliare n. 218 in data 10 ottobre 1991, nonché le modifiche e le integrazioni ad esso apportate.
  4. Art. 57 – Norme finali
  5. L’organo competente approva entro un anno dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
  6. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro un anno.
  7. Fino all’adeguamento dei regolamenti si applicano le disposizioni legislative e statutarie sopravvenute.
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