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Documento dell'OIV di valdazione della Relazione sulla Performance

Riferimenti normativi: Par. 2.1, delib. CiVIT n. 6/2012- Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)

2.1 Il processo di validazione e i soggetti coinvolti
Come già ribadito, la validazione è frutto di un processo che vede coinvolti più soggetti. In particolare si delinea il seguente processo:
• l’amministrazione, una volta elaborata e adottata la Relazione, la invia all’OIV entro il 30 giugno;
• l’OIV approfondisce gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione, sulla base dell’approccio propedeuticamente individuato. In tale fase l’OIV utilizza anche la diretta interlocuzione con l’amministrazione per acquisire le informazioni necessarie (elementi probativi). Tale interlocuzione consente all’OIV di arrivare all’esito finale attraverso un costruttivo confronto con i vertici dell’amministrazione al fine di evitare eventuali contenziosi derivanti dalla errata acquisizione di informazioni. Tutti questi elementi devono essere “evidenziati” nell’opportuna documentazione descritta nei paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4 e nell’allegato A della presente delibera;
• l’OIV elabora e “formalizza” il documento di validazione nei contenuti individuati nel modello contenuto nell’allegato B;
• tale documento viene inviato dall’OIV alla propria amministrazione (e per conoscenza alla Commissione), la quale provvede immediatamente, e comunque non oltre il 15 settembre, ad inviarlo, unitamente alla Relazione, a questa Commissione e al Ministero dell’economia e delle finanze; in caso di rilevanti criticità il documento di validazione viene inviato ai competenti soggetti di cui all’art. 14, comma 4, lettera b), del decreto;
• La Relazione è pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito istituzionale dell’amministrazione per assicurarne la visibilità. L’OIV verifica l’adempimento


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