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Cambiamento del cognome e del nome

Esame e valutazione delle istanze ed emissione dei provvedimenti di cambio del cognome e del nome.

Il Ministero dell’Interno provvede all’esame delle domande di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84 e segg. del D.P.R. n.396/2000).

La procedura per il cambiamento del nome o del cambiamento del cognome (perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale) è invece di diretta competenza del Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

In sintesi il d.p.r. n. 396/2000 consente:

il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale (art. 89);

1. il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
2. il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).

I provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

La richiesta di cambiare il nome o il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale va rivolta, in carta semplice, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita.

Il Prefetto effettua l’istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l’affissione del sunto dell’istanza medesima nell’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza.

Durante il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi, eventuali contro interessati possono presentare opposizione al Prefetto competente.

Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.

La richiesta di cambiare il nome o di aggiungere altro nome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto 1) va rivolta, su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita. La procedura è identica a quella già descritta nel punto 1).

La richiesta di cambiare il cognome o di aggiungere altro cognome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto a) va rivolta, su carta bollata, al Ministero dell’Interno, per il tramite del Prefetto della provincia del luogo di residenza.

Il Prefetto, effettuata l’istruttoria, trasmette la relativa documentazione, unitamente al proprio parere, al Ministero.

Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il Ministro, o il sottosegretario di Stato a ciò delegato, autorizza, con proprio provvedimento, l’affissione della richiesta stessa all’albo pretorio del comune di residenza e di nascita dell’interessato.

Il prosieguo della procedura è identico a quello descritto nel precedente punto 1), mentre il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

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