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SEPARAZIONE/CESSAZIONE/RICONGIUNZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI/SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO/MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE/ RICONGIUNZIONE

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 e della legge 55/06.05.2015, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano consensualmentesepararsi o cessare gli effetti civili del matrimonio o sciogliere il matrimonio o modificare le condizioni di separazione negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della L 162/2014 prevede la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni di separazione.

I presupposti per per la proposizione della domanda di divorzio sono ora di essere trascorsi 6 mesi ininterrotti di separazione nel procedimento consensuale (stesso termine per procedimento che da giudiziale diventa consensuale) e 12 mesi nella separazione giudiziale.

La procedura prevede che:

- l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica

- l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli):

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti.

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del PM, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune competente dell’iscrizione e trascrizione dell’atto di matrimonio.

L'accordo di negoziazione può essere trasmesso via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sarre.ao.it

Tale trasmissione comporta l’invio dell’atto da parte di uno solo dei legali, , munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del PM, previa esplicitazione, all’interno dell’accordo stesso, che tale è la volontà delle parti.

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo soluzione consensuale di separazione/cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni di separazione.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di iscrizione e trascrizione dell’atto di matrimonio o di residenza di uno dei coniugi.

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli nati nel matrimonio minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale(es. uso della casa coniugale ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti, ad eccezione dell’assegno di mantenimento periodico).

Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero alla cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.

I presupposti per per la proposizione della domanda di divorzio sono ora di essere trascorsi 6 mesi ininterrotti di separazione nel procedimento consensuale (stesso termine per procedimento che da giudiziale diventa consensuale) e 12 mesi nella separazione giudiziale.

Le fasi dell'accordo:

  • prenotazione di appuntamento;
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare all’Ufficio dello Stato Civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente compilata (modello tipo n. 57.d);
  • in tale contesto si avvierà il procedimento, verrà corriposto il diritto fisso di € 16,00[1] e si deciderà con i coniugi la data per la sottoscrizione del primo atto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
  • nel giorno concordato verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.

Prenotazione appuntamento:
email : info@comune.sarre.ao.it
telefono: 0165/215601

Modelli (scaricabili in formato PDF)
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RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI SEPARATI

E' ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente.
La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull'atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel comune in cui i coniugi hanno contratto il matrimonio o è stato trascritto.

Modalità

I coniugi devono prenotare un appuntamento on line prima di recarsi all'ufficio di stato civile.
Nel procedere alla richiesta di appuntamento dovranno fornire i dati personali relativi al matrimonio, alla separazione e al giorno della riconciliazione.
Coloro che hanno un atto di separazione giudiziario o una sentenza di omologa antecedente al 2002 devono produrre all'ufficio una copia conforme all'originale del provvedimento. Solo negli anni successivi al 2002 il tribunale ha iniziato ad inviare allo stato civile gli atti di separazione per l'annotazione sui registri in modo sistematico.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all'appuntamento.
L'atto pubblico viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di Stato Civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali. L'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d'ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
La pubblicità per i terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
I coniugi devono presentarsi all'appuntamento muniti di documento d'identità.

Costo
Non è revisto nessun costo

Normativa
Art.157c.c.
Artt.63,69 dpr 396/2000

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