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Doppio cognome per i nuovi nati

Note esplicative sentenza della Corte costituzionale n. 286/2016 “Stato civile - Cognome dei figli legittimi [nati dal matrimonio] - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori [nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno]”

Con la sentenza n. 286/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. La Corte ha ritenuto che precludere alla madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”. Ha inoltre evidenziato che non permettere l’adozione del cognome materno costituisca violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo, in quanto “la diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”La sentenza pertanto apre alla possibilità di attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.
Quando è possibile l’attribuzione
Anzitutto è necessario che ci sia l'accordo da parte di entrambi i genitori. L’intervento della Corte riguarda infatti l’ipotesi in cui vi sia una volontà concorde dei genitori di attribuire il doppio cognome, non solo paterno ma anche materno. In tal modo non viene introdotta una disciplina generalizzata del cognome, ma viene solamente consentito ai genitori che dimostrino una concorde volontà in merito, di attribuire il cognome di entrambi.Tale principio trova applicazione anche nel caso di filiazione al di fuori del matrimonio, ovvero filiazione naturale, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori, così come nel caso di adozione compiuta da entrambi i coniugi.
Efficacia della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito di tale pronuncia l’ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno. Il principio deve essere esteso anche al caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori e nel caso di adozione.

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