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La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.
La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani.
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.
Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.
Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario)
E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.
LA DISCENDENZA PER VIA MATERNA
La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione. Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.
FIGLI MINORI
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante:una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.
Documentazione
Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.
Alcune precisazioni relative ai documenti di stato civile:
Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se se ne hanno i requisiti (*), pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione.
(*) tra i requisiti: il comune in cui l’avo è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso e la donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.
Tempi
Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all’estero.
I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.
Modalità di richiesta
Il cittadino consegna il modulo e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano; l'Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo.
Successivamente l'ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato.
A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati, viene emessa una dichiarazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente viene informato dell'esito del procedimento.
Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni.
Vengono eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati.
Normativa:
Art.1 della legge 5.2.1992 n.91
DPR N.572 del 12.10.1993
Circolare del Ministero dell'Interno n.K28.1 dell'8.4.1991
Circolare del Ministero dell'Interno n.28/2002
Circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 13.06.2007
Circolare del Ministro dell'Interno n.26 del 01.06.2007
modulo-iscrizione-anagrafica-per-riconoscimento-cittadinanza-per-discendenza-da-avo-italiano | DOC - 36,50 KB
Modulo-per-istanza-cittadinanza-italiana-jure-sanguinis | DOC - 99,00 KB
Vademecum | DOC - 36,50 KB
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