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Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l'identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico.

A chi interessa:
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- da entrambi o da uno solo dei genitori se la coppia è sposata
- da entrambi i genitori se la coppia non è sposata*
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio
* Se entrambi i genitori hanno effettuato il riconoscimento pre nascita, la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori

Come:
La dichiarazione di nascita è resa:
- entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di cura dove è avvenuta la nascita
- entro dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove risiedono i genitori o del Comune di nascita del minore

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune dove è avvenuta la nascita del bambino.

Diritto della madre di non essere nominata:
In ospedale ogni donna ha il diritto di esprimere la propria volontà di non riconoscere il neonato ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità. Nessun atto dello Stato Civile riporterà le sue generalità.

Documenti da presentare per la dichiarazione di nascita:
- documento di identità in corso di validità dei genitori
- attestazione di nascita

I genitori cittadini comunitari possono esibire la carta di identità italiana o quella rilasciata dal proprio Paese d’origine.
 
I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia devono esibire il passaporto. Si ricorda che con Circolare n.19/2009 del Ministero dell’Interno è stato disposto che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».

Cognome:
Il figlio di genitori tra loro coniugati, ovvero riconosciuto da entrambi, acquisisce il cognome del padre. Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno. 
Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria. 

Nome:
Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno sino a tre elementi onomastici, anche separati da una virgola; in tal caso sui certificati di stato civile e d’anagrafe saranno riportati soltanto i nomi che precedono la virgola. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi.

ATTENZIONE!
La madre di età inferiore ai 14 anni non può riconoscere il figlio.
Se non si possiedono documenti di identità bisogna presentarsi con due testimoni (con documenti non scaduti) che attestino sotto la loro responsabilità l'identità del o dei genitori.
Certificazioni
Resa la dichiarazione di nascita, l'ufficiale di stato civile rilascia i certificati o estratti che occorrono:

  • all' U.S.L. di via G. Rey – 11100 AOSTA per la richiesta del cartellino sanitario del bambino;
  • al datore di lavoro o all'I.N.P.S. per le pratiche di maternità;
  • per gli assegni familiari.

E' possibile richiedere alcuni giorni dopo all'anagrafe uno stato di famiglia aggiornato.

Note
I genitori in possesso del "libretto internazionale di famiglia" possono chiedere allo stesso ufficiale di stato civile che compila l'atto di nascita di annotare la nascita del figlio sul libretto.

Normativa
D.P.R. 3/11/2000 n. 396 artt. 28 - 49

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