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Riconoscimento di figlio naturale

Il riconoscimento del figlio non nato in costanza di matrimonio può essere effettuato avanti all’Ufficiale di Stato civile (art. 250 e seguenti c.c.)

1. prima della nascita:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori

Se il riconoscimento è della sola madre, l’eventuale successivo riconoscimento da parte del padre può avvenire solamente con l’assenso della madre

2. al momento della nascita con la dichiarazione di nascita

3. dopo la nascita:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori
- dal solo padre

Se il riconoscimento è di un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio.
In caso di diniego dell'assenso, il genitore che intende effettuare il riconoscimento può ricorrere al giudice competente.
Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni non produce effetto senza il suo consenso.

Requisiti:
- compimento dei 14 anni di età
- assenza di legami di parentela o affinità tra i genitori nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 251 del Codice Civile)
- in caso di genitori entrambi non italiani va presentata una dichiarazione rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare del paese di appartenenza attestante la capacità a riconoscere il figlio e le condizioni previste dalla legge nazionale del figlio per il riconoscimento

Cognome:
- il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell’Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l’attribuzione del doppio cognome, paterno e materno. Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria;
- se il riconoscimento del padre avviene successivamente a quello della madre, per ottenere un eventuale cambio di cognome del figlio, i genitori devono presentare istanza al Tribunale ordinario. In caso di riconoscimento successivo di figlio maggiorenne, è facoltà di quest'ultimo chiedere all'ufficiale dello stato civile il cambio di cognome.
- l’attribuzione del cognome di cittadini non italiani segue la normativa del paese di appartenenza

Come:

Riconoscimento pre nascita

Il riconoscimento pre nascita è effettuato durante la gestazione, davanti all'Ufficiale di Stato Civile di qualsiasi Comune italiano:
- dalla madre
- da entrambi i genitori *

Documenti da presentare
- documento di identità valido del/i genitore/i
- certificato medico, in originale, attestante il periodo di gestazione

* Se effettuato da entrambi i genitori la successiva dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori.

Riconoscimento contestuale alla nascita

Il riconoscimento del figlio al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori è contestuale alla dichiarazione di nascita.

Riconoscimento dopo la nascita

Requisiti per il riconoscimento davanti all'Ufficiale di Stato Civile:
- la persona per cui si rende il riconoscimento come figlio non deve essere già stata registrata come figlio nato in costanza di matrimonio o essere già stata riconosciuta da entrambi i genitori
- consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio
- consenso del figlio maggiore di anni 14

Documenti da presentare

- documento di identità valido del/i genitore/i

Se il figlio è nato in un Comune diverso l’ufficio acquisisce la copia integrale dell'atto di nascita.

Normativa
D.P.R. 3.11.2000 n. 396 artt. 42 - 48;
Codice civile - artt. 250 e seguenti.

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