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Copia integrale dell'atto di stato civile

Scopo
A seconda dei casi può essere richiesta per pratiche di divorzio, riconoscimento di figli naturali, per contrarre seconde nozze ecc.

Dove rivolgersi: presso Ufficio di stato civile.
Telefono 0165/215604 Fax 0165/215656
Mail: info@comune.sarre.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.sarre.ao.it

Cosa occorre Richiesta scritta motivata da parte dell'interessato o di un suo incaricato appositamente delegato.
Copie integrali degli atti di nascita, di matrimonio e di morte

Cosa è
La copia integrale di un atto di stato civile (nascita, matrimonio e morte) è una fotocopia di tutte le informazioni contenute nell'atto iscritto nel Registro di Stato Civile.

Chi la emette
Per richiederla l'interessato deve presentarsi allo sportello dell’ufficio di stato civile e compilare una richiesta scritta indicando il motivo della stessa. La copia viene rilasciata solo nel caso non sussista un divieto ex lege.

Come si fa
1. La copia integrale dell'atto di nascita è una fotocopia dell'atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.
Può essere richiesta se l'atto di nascita è registrato presso il Comune di Sarre e cioè, in linea di massima:

  • se la nascita è stata dichiarata all'Ufficiale di Stato Civile di Sarre;
  • se al momento della nascita la madre era residente a Sarre;
  • se la nascita è avvenuta all'estero e l'atto è stato trascritto nei Registri di stato civile del Comune di Sarre (di norma l'atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all'AIRE di Sarre al momento della nascita del figlio).

Nota bene:
Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti di nascita occorrenti per procedimenti di cambiamento di stato civile (esempio, per il matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali.
Diversamente il documento potrà essere richiesto dal privato e sempre che non sussistano divieti di legge, così come segue:
a) solo ai soggetti cui l’atto si riferisce;
b) a persona diversa di cui al punto sub a):

  • su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
    ovvero;
  • decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

2. La copia integrale dell'atto di matrimonio può essere rilasciata solo per matrimonio avvenuto a Sarre o celebrato all'estero e trascritto nel Comune di Sarre.

3. La copia integrale dell'atto di morte può essere rilasciata solo nei seguenti casi:

  • per morte avvenuta a Sarre;
  • per morte avvenuta all’estero ma trascritta nei registri di stato civile del comune di Sarre (l’atto viene trascritto se, al momento della morte, il deceduto era iscritto all’A.I.R.E. di Sarre o all'anagrafe dei residenti).

Requisiti per la richiesta
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale vanno indicati:

  • gli elementi per l'individuazione dell'atto: cognome, nome, data di nascita 
  • motivazione della richiesta.

Se il richiedente non è il diretto interessato (intestatario dell'atto) o esercente la potestà /tutela sullo stesso, occorre presentare un'apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante.

Quanto dura
Le copie integrali degli atti di nascita, matrimonio e morte hanno validità di 6 mesi.

Requisiti per il ritiro
E' necessario presentarsi con un documento di identità valido.
se il ritiro viene effettuato da persona diversa dal richiedente, occorre presentare apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante

Validità
Ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
Se dopo la scadenza le informazioni in essa contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto.

Quanto costa
Il rilascio della copia integrale è gratuito.

Normativa di riferimento
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
art. 41 e segg.
D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali".

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