Stranieri

D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66

Art. 1950. Soggezione alla leva
1. Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, salvo il disposto dell’articolo 1990 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva), comma 1, lettera s) [892];
b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare [893].

torna all'inizio del contenuto