Attestazioni di soggiorno per cittadini U.E.

Il cittadino dell’Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza, richiedere l’iscrizione anagrafica utilizzando l’apposito modulo e, al contempo, può chiedere l’attestato di regolare soggiorno. La domanda deve essere corredata da una marca da bollo di Euro 16,00. L’attestato di regolare soggiorno viene rilasciato dall’Ufficio anagrafe entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per apporla sull’attestato.
Secondo l’art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell’Unione può ottenere l’attestato di regolare soggiorno se:
– e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
– dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
– e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita’ principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. Occorre produrre l’attestato di iscrizione all’istituto scolastico. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno, o almeno pari al corso di studio o formazione se inferiore a un anno;
e’ familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 3 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni). Se ha ottenuto l’attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell’Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:
a) e’ temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attivita’ lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e’ iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa;
c) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si e’ trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e’ iscritto presso il Centro per l’impiego ovvero ha reso la dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l’immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualita’ di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
d) segue un corso di formazione professionale. 

Documenti da presentare:- passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;- eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;- se non in possesso dell’attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell’Unione deve portare con sé il contratto di lavoro registrato all’INPS o al Centro per l’Impiego o le ultime buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia, oppure l’iscrizione a un corso di studi o di formazione professionale e i redditi del familiare di cui è a carico;- se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Attestazione di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria.L’attestazione di diritto di soggiorno permanente deve essere richiesta all’Ufficio Anagrafe.Occorre portare con sé una marca da bollo di € 16,00 da allegare al modulo di domanda (diverso se chiesto anche per i figli minori oppure solo per se stessi).L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda. Per il rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €.16,00 per apporla sull’attestato.
Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell’Unione.Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Normativa di riferimento
– D.Lgs 30/2007- Direttiva Unione Europea 2004/38/CE

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