Copia autentica analogica (cartacea) di documento originale informatico
DESCRIZIONE
E’ un’attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che una copia è identica al proprio originale.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Copia autentica analogica (cartacea) di documento originale informatico
Nel caso in cui il documento originale sia in formato digitale, questo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
– file di tipo statico, ossia che non contenga campi che comporterebbero modifica di alcune parti dello stesso non rilevabili alla verifica della firma. Sono formati statici: PDF/A, XML, i formati immagine (TIFF, JPG, GIF)
– essere firmato digitalmente
Il file dovrà essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sarre.ao.it” assieme al modulo di “Richiesta di attestazione di conformità di copia analogica a documento originale informatico”, anch’esso firmato digitalmente.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere maggiorenne
COSTI
L’autentica di copia effettuata dal pubblico ufficiale è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo (Euro 16,00) e dei diritti di segreteria (Euro 0,52), a meno che non sia prevista un’esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l’autentica.Nel caso di documenti formati da più pagine, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria si applicano ogni 4 facciate (2 fogli fronte/retro).
INFORMAZIONI
La validità del documento autenticato è la stessa del documento originale.
Codice dell’amministrazione digitale
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Art. 23 – Copie analogiche di documenti informatici
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico. 2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
DPR 445/2000 artt. 18, 19 19-bis
- Allegati (1)
- Richiesta autenticazione documenti digitali [56 KB]