Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora (Via Fittizia).

Con la deliberazione n. 24 del 15 febbraio 2007, la Giunta Comunale ha disposto l’istituzione della Frazione convenzionale, un’area di circolazione non realmente esistente presso cui registrare la posizione anagrafica di quelle persone che, non avendo una situazione abitativa normale e non potendo registrarsi altrimenti, non avrebbero potuto accedere ai servizi di welfare comunale. Infatti, l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Sarre consente di richiedere la Carta di Identità e le certificazioni anagrafiche e di accedere alla tessera elettorale, alla tessera sanitaria, alla patente di guida e a tutti i documenti per i quali l’iscrizione anagrafica è condizione necessaria.
Possono presentare la richiesta persone senza fissa dimora, senza tetto che vivono abitualmente e continuativamente all’interno del territorio del Comune di Sarre e aventi un domicilio a Sarre. L’interessato, per legge, deve dichiarare il domicilio, fornire gli elementi e/o documenti utili a verificare la situazione di persona senza fissa dimora e a svolgere gli accertamenti per stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio stesso. (comma 3 art. 2, legge 24 dicembre 1954 n. 1228).
Per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio, è inviata comunicazione al comune di nascita, se diverso da Sarre, per l’iscrizione nel registro anagrafico di quel comune.
L’Ufficiale di Anagrafe ha due giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda per effettuare l’iscrizione anagrafica e il richiedente, ottenuta l’iscrizione, può già chiedere le certificazioni e la carta d’identità, contenenti l’indicazione: Frazione Sarre (Via Fittizia).
Trascorsi 45 giorni, nel corso dei quali l’Ufficiale di Anagrafe esperisce i necessari accertamenti, ivi compresa la verifica degli elementi forniti dal richiedente in relazione alla sussistenza del domicilio all’interno del territorio del Comune di Sarre, senza comunicazioni ostative all’accoglimento della richiesta (cosiddetto preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della legge 241/1990) quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto alla data della dichiarazione.
In base alla normativa vigente i nominativi delle persone registrate anagraficamente presso la via fittizia saranno inviati in modalità telematica al Ministero dell’Interno, presso il quale è istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora.
Riferimenti normativi:
Legge 24.12.1954, n. 1228
Legge 15.07.2009, n. 94
Documenti allegati:
Delibera Giunta Comunale. n. 24 del 15.02.2017
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