Lo scioglimento dell’unione civile

Come può essere sciolta l’unione civile?
Come per il matrimonio, così anche per lo scioglimento dell’unione civile si possono scegliere
sia la modalità giurisdizionale, rivolgendosi al Giudice o, solo qualora lo scioglimento sia
consensuale, anche mediante negoziazione assistita dagli avvocati o accordo davanti all’USC.
È previsto un periodo di separazione?
No, ma nel caso di scioglimento per accordo davanti all’USC è prevista una dichiarazione
preventiva delle parti cui farà seguito, decorsi tre mesi (c. 24 art. 1 L. 76/2016), l’accordo vero
e proprio.
Occorre che l’istanza all’USC venga avanzata da entrambi gli uniti civilmente?
È sufficiente che l’istanza all’USC venga avanzata anche da uno solo dei due uniti civilmente,
purché questi possa dimostrare, attraverso la ricevuta della raccomandata A/R o altro mezzo
altrettanto valido, di averne dato avviso all’altra parte.
Come deve operare l’USC in caso di dichiarazione congiunta o disgiunta?
L’USC competente (comune di costituzione dell’unione, o comune di trascrizione dell’atto
dall’estero o comune di residenza delle parti) formerà un atto nella Parte Seconda degli atti di
unione civile utilizzando la formula n. 121 decies, nel caso di manifestazione congiunta della
volontà di scioglimento, e la formula 121 undecies, nel caso di manifestazione disgiunta.
Seguirà l’annotazione sull’atto di unione civile di manifestazione della volontà di scioglimento
dell’unione per la quale va utilizzata la formula 187 quater. Non si invia comunicazione
all’anagrafe, né si appongono annotazioni sugli atti di nascita delle parti.
Come operare poi per l’accordo davanti all’USC?
Tre mesi dopo la manifestazione di volontà dello scioglimento, le parti si presentano davanti
all’USC per l’accordo di scioglimento che sarà iscritto nella Parte Seconda dei registri delle
unioni civili utilizzando la formula n. 121 octies.
Non meno di trenta giorni dopo l’accordo, nella data stabilita, le parti si ripresenteranno per la
conferma dell’accordo che sarà redatto sulla Parte Seconda degli atti di unione civile
utilizzando la formula n. 121 nonies.
L’accordo sconta il diritto fisso di non più di € 16,00.
Seguiranno l’annotazione sull’atto dell’unione civile, da eseguirsi con formula n.187 octies, le
annotazioni sugli atti di nascita delle parti con formula n. 139 nonies, e le comunicazioni
all’anagrafe dei comuni di residenza delle parti.
E in caso di negoziazione assistita dagli avvocati?
Esattamente come per il caso dello scioglimento del matrimonio, verrà verificata dall’USC la
presenza dei requisiti indispensabili: che l’atto sia munito del nulla osta della Procura della
Repubblica; che l’avvocato (uno dei due che hanno assistito le parti nella negoziazione
assistita) abbia trasmesso l’atto all’USC competente (comune di costituzione dell’unione o
comune di trascrizione se costituita all’estero) entro dieci giorni dal nulla osta della Procura;
che sull’atto sia riportata la data certificata dell’accordo e che sia attestata la conformità
dell’atto alle norme imperative dell’ordine pubblico. Nel caso di carenza di uno dei requisiti,
ma in presenza comunque di nulla osta della Procura, si consiglia di trascrivere e poi
riferire/relazionare alla Procura, agli avvocati e alle parti.
Dopo la trascrizione, effettuata nella Parte Seconda dei registri di unione civile utilizzando la
formula n. 193 ter, si effettua la relativa annotazione sull’atto di unione civile utilizzando la
formula n. 187 septies e sugli atti di nascita delle parti utilizzando la formula n. 139 octies.
Seguono le comunicazioni all’anagrafe del comune di residenza delle parti.
E in caso di sentenza di scioglimento?
Né più né meno che in presenza di qualunque altra sentenza: la stessa va solamente annotata,
in questo caso utilizzando la formula n. 187 quinquies per l’atto di unione civile e la formula n.
139 sexies per gli atti di nascita delle parti.
Seguiranno le comunicazioni all’anagrafe del comune di residenza delle parti.
L’unione civile, dopo il cambiamento di sesso di una delle parti, può diventare
automaticamente matrimonio?

No, se l’unito civilmente a seguito dello scioglimento dell’unione intende contrarre
matrimonio con persona di sesso opposto al suo, dovrà procedere insieme al/alla nubendo/a
alle pubblicazioni di matrimonio e quindi entro centottanta giorni da queste a contrarre
matrimonio.
È possibile invece il contrario (quando a seguito di rettificazione di sesso i coniugi chiedono di
non sciogliere il matrimonio che può diventare unione civile) cui è dedicata una successiva
scheda operativa.

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