Matrimonio del cittadino straniero in Italia
DESCRIZIONE
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all’Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica presentando l’autocertificazione (vedi schede su Pubblicazioni di matrimonio).
IL NULLA – OSTA
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse (si veda il punto successivo).
Il Nulla-Osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.
Può essere rilasciato:
– Dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente con marca da bollo di € 16,00
Oppure
– Dall’Autorità competente del proprio Paese, se la normativa dello stato estero lo permette. In questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
• Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta).
N.B. Se il cittadino è iscritto all’anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all’estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l’atto di nascita che può essere rilasciato:
A) nel Paese di nascita legalizzato dall’Autorità Consolare Italiana all’estero e tradotto;
B) con certificato del proprio Consolato in Italia;
C) su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purché lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
• Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l’autorizzazione del Tribunale;
• Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del tribunale per i Minorenni;Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta alriconoscimento rilasciata dall’autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
• Lo straniero che risulta “RIFUGIATO POLITICO” deve presentare:
1) certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma;
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
4) documento d’identità valido.
NOTA BENE
Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciatodall’Autorità estera nè da autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Sono completamente esenti da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dai seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia (per i documenti rilasciati dopo il31/10/2010), Lussemburgo, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba), Polonia, Portogallo, Turchia, Marocco.
Sono esenti da legalizzazioni gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino “l’Apostille” (apposita timbratura quadrata attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all’estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja firmata il 5 ottobre 1961:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Georgia, Giappone, Gran Bretagna (estesa all’Isola di Mann), Grecia, Grenada, Honduras, India, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lesotho, Lituania, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (già Corea del Sud), Repubblica Dominicana, Romania, Saint Christopher e Nevis, San Marino, Samoa, Santa Lucia, Sant’Elena, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Trinidad e Tobago, Ucraina, Ungheria,Vanuatu, Venezuela, Vergini Britanniche.
Nota bene: l’Apostille si applica solo ai documenti rilasciati all’estero nei paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall’autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.
La Svezia rappresenta un’eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall’autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.
Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull’Autorità competente al rilascio).
Il cittadino di nazionalità norvegese deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell’ Aia.
Il cittadino di nazionalità polacca deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:
• dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d’America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16,00.
• atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente: Console Italiano all’Estero, Tribunale competente o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiana deve produrre:
• dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, munirsi di marca da bollo da € 16,00
• atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all’Autorità italiana competente (all’estero il Console Italiano, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile).